Piccole considerazioni sullo studio della contrattazione

La ricerca giuridica si basa normalmente sui testi, leggi o contratti, e nel campo del diritto del lavoro, salvo le escursioni economicistiche o sociologiche, non si suole fare diversamente. Ma, di là dalla dimensione metacontrattuale o dalla contrattazione sulla contrattazione, questo metodo di studio rischia di essere poco efficace, sia ad inquadrare correttamente l’esistente, che a delineare le tendenze, perché la contrattazione del lavoro è intrinsecamente mistificatoria.

Se si contratta una compravendita di un bene a certe condizioni il passaggio di proprietà del bene in questione si realizza, salvo che intervengano patologie di qualche tipo, al verificarsi delle condizioni fissate, nell’ambito delle disposizioni del tipo legale del contratto. Se si contratta una somministrazione si realizza un analogo scambio di utilità, con tutte le varianti del caso. Se si contratta il lavoro la situazione viene ad essere ben diversa.

Perché il lavoro non è una merce o, quanto meno, non è una merce come un’altra e, soprattutto, perché il contratto di lavoro, sia individuale che collettivo, oltre a definire un rapporto giuridico stabilisce una relazione umana. Così, paradossalmente, il rapporto di lavoro finisce per essere più vicino al diritto di famiglia che al diritto dei contratti, perché le dinamiche interpersonali sottendono e superano il semplice dato del diritto/dovere.

La qual cosa è specialmente valida nel campo della contrattazione collettiva, dove le dinamiche sono rese particolarmente complesse dalle logiche della rappresentanza, con tutte le difficoltà di una rappresentanza con o senza vincolo di mandato e, semmai, con vincolo di appartenenza politica, sia nel senso proprio che nel senso di linea politica dell’organizzazione sindacale e, oltre tutto, variegata a seconda dell’organizzazione partecipe del negoziato.

Di conseguenza, come in tutte le relazioni umane, quello che appare può essere molto diverso da quello che è. Così, siccome i contratti debbono essere pur sempre scritti, anche semplicemente per averne esatta memoria, e scritti con clausole di tipo legale, anche per la formazione professionale dei negoziatori, bisogna accettare che qualunque cosa sia stata scritta possa essere letta in maniera diversa da come è stata scritta, o possa essere interpretata in maniera ampiamente difforme da quanto previsto dai normali canoni ermeneutici.

Perché, se il contratto collettivo vuol disciplinare una relazione, la relazione finisce sempre per prevalere sulle clausole giuridiche. Ed è giusto e opportuno che sia così, anzi dovrebbe essere sempre così, anche nell’ambito degli altri contratti, perché è il diritto che deve essere piegato alle reali esigenze delle persone, non viceversa, e perché ben diverso deve essere il diritto delle situazioni di continuità, come è il lavoro, da quelle che si esauriscono in se stesse.

Pertanto, se quanto precede è vero, anzi, se non è falso, si può ricavare un avvertimento per il ricercatore a non considerare vero quanto si trova scritto nei contratti collettivi o, quanto meno, ad assoggettare sempre le clausole contrattuali ad una prova, per dir così, di “resistenza”, andando a verificare se e come quelle clausole siano effettivamente applicate nell’ambiente di lavoro dato o come siano, più o meno, travisate.

Infine si può dire che i ricercatori del diritto del lavoro dovrebbero scendere dal cielo dei concetti giuridici e, anche senza tradire la loro vocazione, avvicinarsi alla realtà dei rapporti umani del lavoro, individuali e collettivi, per capire e far capire meglio come il lavoro viene realmente vissuto, sottolineando di volta in volta come viene vissuto meglio; non limitandosi a censire, sistematizzare le clausole contrattuali o a interpretare il diritto positivo.

Anche perché la progettualità del diritto del lavoro non può e non deve essere lasciata né all’insipiente legislatore né alle infingarde parti sociali.