Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche d.lgs.n.231/2001

Idee per un servizio di assistenza

Premessa

Il fatto che le persone giuridiche possano essere chiamate a rispondere direttamente, e non soltanto come responsabili civili, dei reati commessi dai soggetti che compongono i loro organi di amministrazione o alta direzione o, anche, di altre figure che comunque abbiano operato per conto e nell’interesse della persona giuridica o, come dice la legge italiana, non nel proprio interesse, rappresenta una novità per la cultura giuridica europea.

E, malgrado il decorso di alcuni anni dalla introduzione, negli ordinamenti giuridici dei Paesi più evoluti, di queste nuove fattispecie di reato, nell’ambito delle quali la colpa della persona fisica organica alla persona giuridica si trasferisce e innerva la colpa della persona giuridica in quanto tale, è ancora scarsa la consapevolezza delle imprese, specialmente piccole e medie, del rischio che corrono, data anche la particolare pesantezza delle sanzioni previste.

Infatti, dal lato del rischio va sottolineato come, dall’iniziale riferimento ai reati connessi al rapporto tra imprenditori privati e pubblici dipendenti, ovvero da quanto può essere generalmente riferito al tema della corruzione e al riciclaggio, il campo di applicazione si sia ben presto allargato ai reati ambientali, a quelli legati alla sicurezza sul lavoro, a quelli fiscali; mentre, dal lato delle pene, si può arrivare fino alla pena di morte della persona giuridica, con la sua dissoluzione.

In altri termini si potrebbe dire che alle persone giuridiche viene richiesto un particolare impegno per l’etica degli affari e, in certo qual modo, per la moralità della società, ai vari livelli, partendo ovviamente da quelli più alti. E, chiaramente, questa tendenza è il frutto di un insieme di fattori, legati allo sviluppo di soggetti multinazionali dotati di enormi potenzialità sia economico-finanziarie che politico-sociali.

Purtroppo, come spesso avviene quando si scatenano le tendenze moralistiche e ci si fa dominare da un astratto egualitarismo che, a livello di persone fisiche, è certamente inderogabile di fronte alla legge, non si è capito che non sempre “parva licet componere magnis” e, perciò, non si è fatta distinzione tra grandi compagnie e piccole società, lasciando tutto al prudente apprezzamento dei pubblici accusatori e dei giudici.

Quindi, con un rischio così diffuso ed elevato, sono le PMI che trovano maggiori difficoltà nell’adottare tutte le misure di corporate governance e di compliance che, invece, le grandi compagnie possono facilmente istituire ed applicare, considerato che soltanto con una efficace applicazione di tali misure vi può essere una attenuazione o, a seconda delle normative nazionali, come quella italiana, una esenzione della responsabilità penale.

Perciò può rientrare tra le linee di sviluppo dell’impresa giuridica moderna una proposta di servizio di assistenza per impiantare, attivare, vigilare, modelli organizzativi aziendali per la prevenzione del rischio di coinvolgimento delle persone giuridiche in situazioni di responsabilità penale, loro propria, con tutto il carico di incertezza sull’esito di una vicenda giudiziaria e di certezza sulla negativa incidenza reputazionale.

1.Servizio di assistenza

1.1.Generalità

Oggi, parlando di servizio, si può sostenere che l’offerta migliore sia quella di un servizio globale, nel fornire/realizzare il quale si possa assicurare al cliente una soluzione. Fornendo la individuazione del problema; elaborazione/realizzazione delle procedure più adeguate; impianto/assistenza nelle applicazioni; formazione degli addetti interni; implementazione/aggiornamento continuo delle persone/procedure; connessione permanente; supporto tecnico/legale nelle criticità.

Potendo così ben dirsi che il servizio eccellente è quello che dà, al cliente, la tranquillità che una singola problematica o una certa serie di problematiche siano, in tutto e per tutto, sotto controllo. A prescindere dal fatto che, per assicurare un servizio di questo tipo, sia richiesta la partecipazione  di un ampio ventaglio di competenze che soltanto una impresa giuridica integrata o reticolare può assicurare, senza faticose ricerche e costose dispersioni.

Inoltre, un servizio destinato a PMI deve anche essere economicamente sostenibile non soltanto per quanto riguarda il prezzo di acquisto o canone annuale ma, soprattutto, per l’incidenza perturbativa del normale andamento aziendale, salvo gli aggiustamenti connessi all’impianto, che il servizio stesso non deve comportare.

Pertanto la economicità dell’offerta di un servizio efficace può essere legata a 2 fattori strategici: A. la presenza di una impresa giuridica, integrata o reticolare; B. l’impiego di tecnologie informatiche avanzate, con connessioni da remoto o in cloud; a cui può essere aggiunto un terzo fattore di competitività: C. la pluralità degli utenti similari per settore merceologico o dimensionale.

1.2. Specificità

A seguito di quanto previsto dalla normativa italiana (art.6,3 d.lgs.n.231/2001) non è certamente difficile redigere buoni elaborati su corretti modelli organizzativi ma, proprio nella logica di un servizio globale, non è la redazione del modello che più conta ma che il modello possa essere impunemente calato nella realtà aziendale e possa essere fatto “girare” agilmente.

Quindi è determinante che si realizzi previamente una analisi gestionale dell’azienda, si verifichi la possibilità di integrare, se già in essere, i diversi schemi legati alla assicurazione della qualità, alla gestione della sicurezza sul lavoro, alle tematiche ambientali, con il modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati addebitabili alle persone giuridiche.

E questa integrazione deve essere realizzata con programmi gestionali standardizzati che consentano un controllo dei flussi documentali derivanti dalle normali procedure di controllo di gestione tecnico-amministrativo, riaggregati nei cluster significativi agli effetti di interesse.

Questo non soltanto per non appesantire i processi aziendali, ma anche per consentire un più agevole riscontro dei processi a rischio, anche da remoto; ottenendo così una vista totale della documentazione aziendale che, salvo falsificazioni, dovrebbe rendere impraticabili le distorsioni e consentire un abbattimento radicale dei costi delle verifiche documentali in situ.

2. Organismo di controllo

Sempre secondo la normativa italiana (art.6,1b), pur rientrando in uno schema corrente di compliance, il modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati addebitabili a persone giuridiche che, va sottolineato, oltre ad essere adottato va “efficacemente attuato”, si complementa con un organismo di vigilanza “dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.

Tuttavia, in riferimento a PMI, è difficile pensare che sia possibile la istituzione di un organismo interno che sia dotato di adeguati potere e che sia realmente “autonomo”, o che sia economicamente sostenibile la creazione di un organismo esterno adeguatamente qualificato.

Perciò è da ritenere che, nel servizio globale proposto, debba essere ricompresa anche la realizzazione della suddetta vigilanza; la quale, verificandosi A,B e C, e rientrando in un pacchetto, potrebbe essere fornita, a prezzi che dovrebbero tranquillamente rientrare nelle compatibilità economico-finanziarie di una normale PMI.

3. Offerta commerciale

Nella attuale dimensione di crisi economica, ma anche in un’ottica di gestione più propriamente imprenditoriale di una professione, come quella legale, secondo la quale i compensi seguono e si commisurano ai risultati, il servizio globale avente le caratteristiche sopra illustrate non dovrebbe richiedere altro che un canone annuo omnicomprensivo.

Ovviamente, nella fase di commercializzazione potrà essere meglio specificato tutto ciò che è compreso nel prezzo e quanto, invece, dovrebbe essere pagato a parte ove richiesto o ove necessario, come ad esempio in caso di azione penale; oppure, a seconda dei casi, il canone potrebbe anche essere comprensivo della copertura legale, in un’ottica lato sensu assicurativa.