Nuovi spunti per il welfare sussidiario

“C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico”. Per richiamarsi non soltanto testualmente, ma anche culturalmente, ad un poeta dell’ottocento, come Pascoli, animato da un forte empito umanitario, riferendoci ad una innovazione normativa relativamente recente ma non considerata né dagli specialisti del diritto del lavoro, né dai manager delle risorse umane, che pure hanno studiato e praticato il welfare sussidiario in chiave aziendalista.

Tuttavia, è possibile che, come spesso avviene, il riferimento nominalistico alla “Costituzione legale delle società di mutuo soccorso” di cui alla Legge 15 aprile 1886 n.3818, così come modificata dall’art.231 del D.L. 18 ottobre 2012 n.179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”) convertito in legge  17 dicembre 2012 n.221, abbia creato un qualche corto circuito intellettuale e non abbia aiutato a mettere in relazione il passato con il presente, anzi il futuro.

D’altronde le società di mutuo soccorso rappresentano le prime manifestazioni della solidarietà tra i lavoratori agli albori dell’industrialismo, che precedono ampiamente sia la nascita e lo sviluppo delle leghe sindacali che dello Stato sociale, con tutte le sue articolazioni novecentesche e, soprattutto con la riforma sanitaria, all’inglese, del 1978 (legge n.833), e non potevano non perdere peso con un servizio sanitario universalistico come il nostro.

Tant’è vero che, secondo i dati della FIMIV-Federazione italiana mutualità integrativa volontaria (http://www.fimiv.it/), al momento dell’unità d’Italia, nel 1862, gli uffici ministeriali censirono 443 SMS, di cui 66 anteriori al 1848, mentre arrivarono a 2.091 nel 1878, 4.896 nel 1885, 6.700 nel 1897, quando oggi, dopo la parentesi dell’accorpamento all’OND-Opera  nazionale dopolavoro, non sarebbero più di 150.

E, salvo maggiori approfondimenti, tale consistenza, modesta ma non irrilevante, potrebbe essere accreditata al d.lgs.n.502/1992, che introdusse la costituzione di fondi sanitari integrativi finalizzati alla erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle del servizio sanitario nazionale, e al d.lgs.n.229/1999, nella quale si ribadiva la razionalizzazione del servizio sanitario allo scopo di “assicurare una assistenza sanitaria di qualità, efficiente ed efficace a tutti i cittadini, nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse”.

Sebbene FIMIV precisi che “perché i fondi possano definitivamente essere resi operativi manca ancora il decreto ministeriale di regolamentazione”. La qual cosa, pur essendo vagamente sconvolgente, dato il decorso di oltre 16 anni, non può e non deve impedire di considerare quale potrebbe essere l’effetto di una riattivazione delle società di mutuo soccorso nel quadro del welfare sussidiario, aziendale o interaziendale.

Del resto tale visione non è aiutata né dalla prescrizione del nuovo art.21 della legge n.3818/1868, secondo la quale “le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge”, né dalla prevista istituzione di “un’apposita sezione dell’albo delle società cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220, cui le società di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte”, con la conseguente assimilazione alle cooperative per la vigilanza, come previsto dall’art.18,2bis e ss. del d.lgs.n.220/2002.

Tuttavia, senza contare l’eventualità che un maggior interessamento al welfare sussidiario porti a una riflessione più attenta sui migliori strumenti applicativi, ovvero sul fatto che sarebbe meglio una nuova legge piuttosto che una semplice modifica della legge del 1886, si può ragionevolmente pensare che si possano costituire o SMS irregolari o affiancare alle SMS regolari nuove strutture che possano svolgere funzioni non ammesse per le SMS regolari.

In altri termini, se le attività ammesse dalla legge sono soltanto “a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente; b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche”, con l’aggiunta che “le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici”, potremmo pensare alla costituzione di strutture collaterali per veicolare altre forme assistenziali.

Infatti nel welfare aziendale che abbiamo visto negli ultimi tempi ci sono molte altre forme di prestazione a vantaggio dei lavoratori non propriamente legate alla salute o al bisogno degli stessi.

E, forse, per tali altre assistenze potrebbe giovare un altro istituto, che risale ad un lontano passato, come la già citata Opera nazionale dopolavoro, ma che pure ha avuto e continua ad avere maggiore diffusione delle SMS, come i CRAL-Circoli ricreativi aziendali.

I CRAL sono realtà associative per le quali, di là dagli articoli del codice civile sulle organizzazioni non riconosciute, può trovarsi un riferimento normativo specifico nell’art.11 (Attività culturali, ricreative e assistenziali) della legge n.300/1970, che dice soltanto “le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell’azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori”.

E, in effetti, i CRAL esistenti sono variamente attivi nella difesa del potere d’acquisto dei lavoratori, gestendo spacci e attivando convenzioni varie; sviluppando attività assistenziali varie, fino al microcredito; organizzando attività ricreative varie, ludiche, sportive, culturali e turistiche; nonché attivando iniziative solidaristiche e di volontariato varie.

Tutto ciò con il supporto delle aziende che, sia in un’ottica di responsabilità sociale che in funzione di una nuova comunitarietà, possono ben vedere la positività di iniziative, come le SMS e i CRAL, attraverso le quali la dignità del lavoro – di chi lo riceve e di chi lo presta – viene esaltata dalla dimensione del dono.

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1)Art. 23 (Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso)

  1. Le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è istituita un’apposita sezione dell’albo delle società cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le società di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte.
  2. L’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è sostituito dal seguente: «Le società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività: a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente; b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche. Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l’istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. ».
  3. L’articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è sostituito dal seguente: «Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici. Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né possono svolgere attività di impresa. Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al primo comma dell’articolo 1 sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.».
  4. All’articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è aggiunto il seguente comma: «Possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all’articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti. È ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari».
  5. All’articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è aggiunto il seguente comma: «In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.».
  6. La rubrica dell’articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 è sostituita dalla seguente: « Vigilanza sulle banche di credito cooperativo e sulle società di mutuo soccorso. ».
  7. All’articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono aggiunti i seguenti commi: «2-bis. Le società di mutuo soccorso sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste ultime potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle società di mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione.

2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Società, i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

2-quater. La vigilanza sulle società di mutuo soccorso ha lo scopo di accertare la conformità dell’oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonché la loro osservanza in fatto.

2-quinquies. In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono La perdita della qualifica di società di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall’Albo delle società cooperative.».

  1. Il decreto di cui al comma 2-ter dell’articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7, è adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. L’articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 si interpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi esplica effetti ed è diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonché per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
  3. All’articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è soppresso il terzo periodo.

10-bis. Il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.18 del 23 gennaio 2009, può essere alimentato anche dalle risorse dell’ente a valere sul contributo previsto dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rientra tra le spese di cui all’articolo 10, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e può essere destinato anche alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad attività di microcredito e microfinanza in campo nazionale ed internazionale.

  1. All’articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, le seguenti parole: «essere iscritte nell’elenco previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,» sono soppresse.
  2. All’articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, dopo le parole: «le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative» sono inserite le seguenti: «anche in più soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all’assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all’articolo 2526 del codice civile».