Si fa presto a dire pensione… ma di pensioni ce ne sono tante e molte non sono il frutto di un lavoro prestato per un certo tempo, sui corrispettivi del quale sono state pagate – dai datori di lavoro privati, perché lo Stato non versava i contributi – contribuzioni più o meno elevate. Non basta, perché gli stessi contributi, agli effetti pensionistici, fruttano meno con il crescere delle retribuzioni.
Pensioni di vecchiaia, di anzianità, di reversibilità, di invalidità; pensioni sociali e pensioni integrate al minimo; pensioni delle varie gestioni dell’impiego privato e dell’impiego pubblico, tra cui le pensioni baby di un tempo; pensioni legate all’esercizio di pubbliche funzioni e alle professioni; le pensioni/vitalizi di certe alte cariche pubbliche e pensioni integrative, tralasciando le pensioni degli esodati salvaguardati.
E nella storia delle pensioni italiane, fermo comunque restando il metodo prevalente della ripartizione, ovvero che le pensioni sono pagate dalle contribuzioni, si possono trovare 2 grandi stagioni: la prima del retributivo e la seconda del contributivo, ovvero della pensione commisurata, con certi meccanismi, alle ultime retribuzioni percepite o a tutte le contribuzioni versate.
Purtroppo nel passaggio da una stagione all’altra furono fissate delle regole in base alle quali chi aveva una certa anzianità di lavoro (18 anni), avrebbe continuato a fruire del retributivo, chi aveva una anzianità inferiore ne avrebbe fruito soltanto in parte (pro rata), mentre chi avesse cominciato a lavorare successivamente sarebbe stato interamente soggetto al contributivo.
Ovviamente questa è una sintesi molto semplificata, perché la storia completa è molto più complessa e contiene numerose, alterne vicende, legate alle diverse congiunture politico-sindacali e economico-finanziarie del nostro Paese, ma anche una sintesi grossolana può far capire che bisogna fare molta attenzione nel parlare di pensioni.
Così, anche a prescindere da qualunque eventuale interesse personale e da qualunque tendenziosità politica, bisognerebbe ricordare sempre da dove veniamo per capire dove andiamo e, possibilmente, come ci vorremmo andare, non mancando neppure di tenere conto dei vincoli giuridici nazionali ed europei e di una qualche idea di giustizia.
E, proprio partendo da quella idea di giustizia che troviamo nell’art.3 della Costituzione e che vincola anche il Legislatore tanto a trattare egualmente gli stessi casi quanto a trattare diversamente i casi diversi, ci si può ragionevolmente domandare perché un pensionato con una pensione superiore ad una certa soglia debba essere trattato in maniera diversa da un pensionato con una pensione inferiore a quella soglia e ciò anche a prescindere dalla storia previdenziale di ciascun pensionato.
Facciamo qualche passo indietro su due concetti: dei diritti acquisiti e del patto intergenerazionale, che sono ricorrenti nel dibattito, tecnico e non tecnico, successivo alla sentenza della Corte Costituzionale sulla rivalutazione delle pensioni; non senza dire che chi giudica la costituzionalità delle leggi non è un normale giudice, che applica la legge ordinaria al caso concreto, ma giudica la congruità della legge rispetto alla Costituzione, alle regole dell’ordinamento comunitario e internazionale e anche – in un certo qual modo politico – al buon senso (principio di ragionevolezza).
Tant’è vero che, quando la Corte ha rilevato,con una apparente improntitudine, una mancata motivazione dell’intervento normativo in discussione, che sappiamo bene come sia stato dovuto al necessario recupero di un equilibrio di bilancio necessario e richiesto anche dall’Unione europea, voleva riferirsi al perché di un tale intervento proprio sulle pensioni, piuttosto che su un altro capitolo di spesa pubblica; anche senza considerare la mitica revisione della spesa.
Come già precedentemente chiarito dalla Corte e con buona pace dei sindacati, in tema di pensioni non si può parlare, di diritti acquisiti e si deve parlare di aspettative, legittime, ragionevoli, comprensibili, ma sempre e soltanto aspettative, non diverse da quelle che i figli possono avere riguardo al patrimonio dei genitori, ereditabile soltanto quando questi saranno passati a miglior vita.
Mentre riguardo al cosiddetto patto intergenerazionale, sotteso al meccanismo della ripartizione di cui s’è detto, malgrado la sua valenza sociologica giusta, seppur discutibile, si può dire che non abbia alcun fondamento giuridico, né di legge costituzionale né di legge ordinaria, perché il rapporto di chi paga i contributi e di chi prende una pensione è sempre e soltanto con l’ente previdenziale.
Invece, per quanto riguarda la rivalutazione, oltre il riferimento all’art.38 Cost. fatto dalla Corte, c’è la penosa esperienza delle pensioni d’annata, relativa per la verità ad una epoca di alta inflazione, ma che ha comunque insegnato che al lavoratore pensionato, ormai sganciato dalle dinamiche retributive dei lavoratori in attività, non può essere fatto mancare un qualche meccanismo di adeguamento alla crescita del costo della vita o all’andamento economico nazionale.
Ma un principio in certo qual modo riferibile ad una logica di redistribuzione c’è e si può trovare nell’art.53 della Costituzione, nel quale si parla dell’obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e della informazione del sistema fiscale a criteri di progressività.
Perciò, se è necessario un concorso dei cittadini ad una spesa, straordinaria, come quella derivata dalla predetta sentenza della Corte Costituzionale, per una giustizia giusta, bisognerebbe far riferimento alla capacità contributiva non all’importo della pensione, al sistema tributario non a quello previdenziale.